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Da: Accordi 13/6/2002

[Trattamenti]

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Addi' 13 giugno 2002 in Milano

Tra

IBM Italia S.p.A. (di seguito denominata IBM e/o Azienda) nelle persone di: Luca Citterio, Umberto Zannier, Miriam Terenzi, Milena Cagnazzo

e

il Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.a.

si conviene quanto segue:

  1. FORMAZIONE PROFESSIONALE

    Le parti incaricheranno la Commissione Nazionale Aziendale per la Formazione, già costituita in base a quanto previsto dal vigente CCNL, affinchè venga predisposto, distribuito, raccolto ed elaborato, entro il 31.12.2002, un questionario sullo stato attuale della formazione professionale in azienda e sui fabbisogni formativi. I risultati di tale questionario verranno resi pubblici.

  2. IMPORTO FORFETTARIO EX ACCORDO AZIENDALE 9 OTTOBRE 1989 (art. 4)

    Con riferimento all' art. 4 dell'accordo stipulato in Assolombarda il 9 ottobre 1989 (Importo Forfettario) l'Azienda, a far data dal 1° luglio 2002, eleverà l'ammontare dell'indennità da Euro 6,20 a Euro 15,00 lordi.
    Al fine di considerare eventuali disagi derivanti anche dal tempo di viaggio eccezionalmente trascorso al di fuori del normale orario di lavoro, tale indennità verrà corrisposta, oltre che per gli spostamenti che richiedono il pernottamento del dipendente fuori dalla sede di lavoro anche per spostamenti giornalieri presso sedi distanti piu' di 150 km dalla sede di lavoro con durata del tempo di viaggio complessivo superiore a 3 ore. Non si potrà esporre la suddetta indennità per trasferte/missioni nei seguenti casi:

    (a) assegnazioni temporanee in Italia e assegnazioni internazionali, che sono regolate da specifica normativa aziendale;

    (b) inizio / fine assegnazioni Italia / Estero;

    (c) partecipazione a "Conventions";

    (d) frequenza Corso Base, limitatamente al personale neo-assunto;

    (e) tempo di viaggio già compreso nel normale orario di lavoro.

    [Da non confondersi con la diaria di euro 30.99 introdotta successivamente e unilateralmente da IBM e da essa impropriamente definita come alternativa alla nota spese pie' di lista in quanto non copre alcune spese (vedi albergo) che continuano ad essere a carico di IBM]

  3. DIARIA EX ACCORDO AZIENDALE 7 GENNAIO 1978 (art. 7)

    Con riferimento al punto 7 dell'accordo stipulato in Assolombarda il 7 gennaio 1978 (Diaria in alternativa al rimborso a "piè di lista") l'Azienda, ferma restando l'attuale normativa, a far data dal 1° luglio 2002, eleverà l'ammontare dell'istituto da Euro 30,99 a Euro 40,00.

  4. SNACK (varie comune sede di lavoro)

    Ferma restando l'attuale normativa sulle note spese, l'Azienda, a far data dal 1° luglio 2002, eleverà il limite di rimborso per gli "snack (varie comune sede di lavoro)" a Euro 8.00.

  5. PASTI RISTORANTE

    Ferma restando l'attuale normativa sulle note spese, l'Azienda, a far data dal 1° luglio 2002, aggiornerà il capitolo riguardante i massimali di rimborso per i "pasti ristorante" come segue: il limite del pasto meridiano sarà elevato a Euro 14,00 e il limite del pasto serale a Euro 31,00, per un totale complessivo di 45 Euro.

    La compensazione sarà ammissibile nel caso in cui il dipendente avente diritto a due pasti non abbia effettuato uno dei due pasti in mensa/ristorante convenzionato.

    L'Azienda si impegna ad operare affinchè, in ogni città dove IBM ha una sede ufficiale, i ristoranti convenzionati applichino, in modo uniforme, lo stesso standard qualitativo e quantitativo (primo, secondo e contorno e acqua in caraffa).

  6. ORARIO DI LAVORO

    (a) Cod. 99

    L'Azienda adeguerà i sistemi informativi di rilevazione presenze al fine di consentire, dal 1° luglio 2002, l'utilizzo dei Cod. 99 a frazioni di ora per un massimo di 16 ore annue.

    (b) Permessi retribuiti per cicli terapeutici e patologie gravi

    L'Azienda adeguerà i sistemi informativi di rilevazione presenze al fine di consentire ai dipendenti, a far data dal 1° luglio 2002 e per un massimo di 32 ore annue, l'utilizzo di permessi retribuiti per sottoporsi a visite mediche, visite specialistiche e cicli terapeutici conseguenti patologie gravi. Al fine del godimento di tali permessi il richiedente dovrà esibire al medico competente aziendale opportuna certificazione medica attestante la gravità della patologia e la necessità di sottoporsi a cicli terapeutici i cui effetti collaterali siano tali da non consentire un'immediata ripresa del servizio.

    (c) prestazioni comandate in sabato e/o festività infrasettimanali

    Si conviene che, di norma, nel caso in cui il personale, a cui non è richiesta la timbratura in entrata e in uscita (exempt) e la cui prestazione non sia già normata da altri e specifici accordi (ad es. turni, reperibilità), sia comandato preventivamente a svolgere attività nella giornata di sabato e/o festività infrasettimanali, sarà liquidato unicamente un bonus forfettario pari a 2 ore per le prime 4 ore e ulteriori 3 ore per le successive.
    Le ore effettivamente lavorate, arrotondate alla mezza giornata superiore, andranno recuperate tramite permesso retribuito da usufruirsi entro 3 mesi dalla data di effettuazione della prestazione. La normativa di cui sopra entrerà in vigore dal 1° luglio 2002.
    L'Azienda predisporrà prospetti informativi analoghi a quelli previsti dall' accordo 21.3.1991 relativi alle attività sopra descritte e li trasmetterà alle RSU competenti per territorio o, in assenza di queste, al Coordinamento Nazionale RSU IBM Italia. Saranno predisposti opportuni codici di cartellino.
    Rimane fermo quanto previsto dall' accordo aziendale del 2.6 2000 (Vimercate – Enterprise Command Center – Turnazione 7x24).

    (d) prestazioni comandate tra le ore 22.00 e le ore 7.00 (notturno)

    Al personale a cui non è richiesta la timbratura in entrata e in uscita (exempt) e la cui prestazione non sia già normata da altri e specifici accordi (ad es. turni, reperibilità), comandato a svolgere lavoro fuori dal normale orario fra le ore 22.00 e le ore 7.00 sarà liquidata la sola maggiorazione del 65% sulle ore effettivamente lavorate. Le ore effettivamente lavorate andranno recuperate tramite permessi retribuiti da usufruirsi al massimo entro 3 mesi dalla data dell'effettuazione delle prestazioni.
    L'Azienda predisporrà prospetti informativi analoghi a quelli previsti dall' accordo 16.11.1979 relativi alle attività sopra descritte e li trasmetterà alle RSU competenti per territorio o, in assenza di queste, al Coordinamento Nazionale RSU IBM Italia.
    Saranno predisposti opportuni codici di cartellino.

  7. ASSEGNAZIONI / DISTACCHI O TRASFERIMENTI DEL RAPPORTO DI LAVORO A SOCIETA' PARTECIPATE

    Fermo restando quanto previsto dalle norme di Legge e/o contrattuali IBM si impegna:

    I in tema di assegnazioni/distacchi, a integrare le lettere di attivazione del distacco, oltre che con gli elementi già presenti e illustrati al Coordinamento, anche con le informazioni relative alla mansione che il lavoratore interessato andrà a svolgere, ai Piani di Vendita, alla Retribuzione Variabile e al Premio di Risultato. IBM illustrerà preventivamente al Coordinamento tutte le circolari di servizio, procedure, normative aziendali e relativi aggiornamenti;

    II in tema di trasferimenti individuali del rapporto di lavoro ad altre società partecipate, ad attivare un percorso di informazione al Coordinamento in analogia con quanto attualmente disposto dall'art. 47 della Legge 428/90. Tale percorso sarà attivato solo per gruppi di lavoratori, superiori a 15 in un trimestre, che cesseranno il rapporto di lavoro con IBM attivandone contestualmente un altro con una o più società partecipate. IBM trasmetterà al Coordinamento tutte le informazioni riguardanti i trattamenti applicati ai lavoratori interessati ai citati trasferimenti.

  8. TRASFERTE PER MOTIVI DI LAVORO

    Al fine di monitorare il fenomeno della mobilità di personale sul territorio viene costituita una Commissione Nazionale Aziendale formata da due rappresentanti aziendali e due rappresentanti sindacali che avrà il compito di:

    (a) verificare il fenomeno nei suoi vari aspetti;

    (b) tenere sotto controllo gli andamenti del fenomeno attraverso l'utilizzo di reportistica che verrà predisposta di volta in volta; in particolare attraverso l'evidenza delle autorizzazioni di cui al successivo paragrafo;

    (c) proporre soluzioni alternative alla mobilità del personale che tengano in considerazione le esigenze dei lavoratori e le necessità organizzative dell'azienda.

    Viene sin d'ora stabilito che, per qualunque viaggio che giornalmente comporti l'utilizzo dell'auto per una distanza superiore a 300 km dalla sede di partenza o che preveda un tempo di viaggio nella stessa giornata superiore a 4 ore, sarà necessaria una preventiva autorizzazione del superiore diretto che dovrà valutare attentamente le condizioni di sicurezza nelle quali si svolge il viaggio per servizio e dovrà valutare, per ciascun caso, la soluzione migliore in termine di sicurezza, tempo e onerosità.
    L'Azienda conviene che, strumento fondamentale per la riduzione del rischio e del disagio, è il contenimento dell'orario complessivo entro le 8 ore giornaliere e quindi opererà, a partire dai corsi di istruzione, perchè ciò sia concretamente praticabile.

    In caso di richieste di permanenza in una sede diversa a quella di appartenenza per 5 giorni alla settimana per un periodo superiore a 3 mesi, queste potranno essere gestite, a scelta del lavoratore, anche con assegnazioni o trasferimenti, con l'applicazione dei relativi trattamenti.

  9. USO AUTO

    L'Azienda dichiara sin d'ora la propria disponibilità a rivedere il trattamento relativo al rimborso chilometrico per l'uso dell'auto propria. In considerazione della complessità dell'argomento le parti ritengono necessario uno studio approfondito che sarà svolto da uno specifico gruppo di lavoro di cui faranno parte 3 rappresentanti indicati dal Coordinamento Sindacale e che dovrà concludere i lavori entro il 31.10.2002.

  10. LEASING

    Il meccanismo di pagamento delle penali relative al raggiungimento della percorrenza massima chilometrica antecedente la scadenza naturale di 48 mesi e già illustrato al Coordinamento, verrà applicato ai contratti firmati a partire dalla data di pubblicazione del citato meccanismo e fino a nuove comunicazioni / pubblicazioni.

  11. TURNAZIONE HELP DESK

    Con specifico Accordo da stipulare in sede locale, l'indennità di turno sarà riconosciuta anche ai lavoratori che, ruotando all'interno dei regimi di orario attualmente applicati presso il CSC di Vimercate, si trovassero a prestare la propria attività in orario normale.

  12. RETRIBUZIONE

    L'Azienda verificherà entro il 31/10/2002 l'applicabilità tecnica della modalità proposta dal Coordinamento per l'assorbimento sul Variable Pay e per la predisposizione di un meccanismo che evidenzi la situazione dell'assorbimento in corso. Gli esiti di tale verifica saranno ridiscussi con l'Esecutivo del Coordinamento.

    Letto confermato e sottoscritto

    p. la Direzione p. il Coordinamento R.S.U.


ALLEGATI

Lettera di assegnazione temporanea

Lettera di assegnazione temporanea a una consociata