Da:
Retribuzione e cedolino stipendio;
Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti;
Orario di lavoro;
Sedi di Milano e Segrate;
Stabilimenti di Santa Palomba e Vimercate
[Stabilimento di Santa Palomba, part-time, retribuzione]
Addi', 22 febbraio 1982 in Milano
Tra l'Associazione Industriale Lombarda in persona del Dr.
Elio Minicone che rappresenta ed assiste la Ditta I.B.M.
ITALIA S.p.A. presente nelle persone dei Sigg.: Rosario Api-
cella, Ferdinando Tenucci e Roberto Caramani
e la Federazione Lavoratori Metalmeccanici presente nelle per-
sone dei Sigg;: Susanna Camusso, Franco Traini, Walter Monta-
gnoli, Angelo Castelli, Enzo Jorfida
presente la Rappresentanza Sindacale Aziendale
e' stato convenuto quanto segue:
1) Le Parti si danno atto di aver ottemperato a quanto previ-
sto dagli artt. 1 e 2, Disciplina Generale, Sezione I, del vi-
gente C.C.N.L. con nota del 10.7.1981.
2) La Societa', nell'ambito del proprio intendimento di conso-
lidare e sviluppare la propria presenza in Italia, riconferma
lo impegno di promuovere la valorizzazione delle capacita'
professionali dei propri dipendenti.
Anche a tal fine e compatibilmente con le proprie esigenze
tecnico-organizzative la Societa' continuera' a studiare nuo-
ve iniziative finalizzate ad una migliore organizzazione ope-
rativa (es.: centri di calcolo di Segrate e Roma).
I risultati degli studi stessi, che potranno anche tener con-
to di eventuali proposte che dovessero pervenire dalle RSA,
saranno esaminati con le R.S.A. in un incontro da tenersi su
richiesta di queste ultime.
3) Alla luce dell'impegno industriale nel mezzogiorno la So-
cieta' prevede che lo stabilimento di S. Palomba raggiungera'
a regime le 500 unita' per la produzione di macchine e siste-
mi per la elaborazione dei dati attraverso una graduale cre-
scita qualitativa e quantitativa finalizzata ad una sempre
maggiore autonomia.
Inoltre la Societa' conferma che continuera' a favorire preva
lentemente la mano d'opera locale nonche' qualificati fornito
ri presenti nel Mezzogiorno.
4) La Societa' dichiara la propria disponibilita' ad esamina-
re richieste motivate che le dovessero pervenire dai propri
dipendenti in merito alla conversione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale.
Normalmente l'articolazione sara' di 20 ore su cinque giorni.
Gli eventuali contratti a tempo parziale che dovessero essere
stipulati si discosteranno da quelli normali a tempo pieno e-
sclusivamente per un ridotto orario di lavoro con conseguente
proporzionale riduzione di tutti gli istituti contrattuali e
di legge ivi compresa l'indennita' di anzianita'.
La materia sara' comunque armonizzata con eventuali norme in-
tervenienti.
Nei casi in cui sopravvengano particolari situazioni l'Azien-
da compatibilmente con le proprie esigenze, potra' riesamina-
re eventuali richieste di ripristino di contratti a tempo nor-
male. Le Parti si incontreranno a livello aziendale nel novem-
bre 1982 per verificare l'andamento del fenomeno.
5) La Societa' conferma che per il personale che operera' nel
nuovo Centro di Distribuzione di Basiano, la cui apertura e'
prevista, nel mese di luglio prossimo, verranno mantenuti i
trattamenti a suo tempo adottati per il trasferimento a Se-
grate.
6) L'indennita' di cui all'accordo aziendale del 1969 viene
elevata dal 10 al 12 percento, ferme le norme in vigore, dal
1 marzo 1982.
7) Il terzo elemento attualmente in atto verra' elevato alle
misure qui di seguito indicate:
dall'1.3.1982
- 1 cat. L. 90.000
- 2 cat. 112.500
- 3 cat. 135.000
- 4 cat. 157.500
- 5 cat. 180.000
- 5 cat. s 187.000
- 6 cat. 202.500
- 7 cat. 225.000
Per il raggiungimento delle predette nuove misure verranno as-
sorbiti tutti i superminimi eventualmente in atto fino a con-
correnza dei 2/3 della differenza tra ciascun livello del III
elemento in atto al febbraio 1982 e quello corrispondente al-
le misure determinate come sopra dal presente accordo.
Il trattamento minimo garantito risultera' pertanto di
L. 10.000 per la 1 cat.
L. 12.500 per la 2 cat.
L. 15.000 per la 3 cat.
L. 17.500 per la 4 cat.
L. 20.000 per la 5 cat.
L. 21.000 per la 5s cat.
L. 22.500 per la 6 cat.
L. 25.000 per la 7 cat.
Ai lavoratori assunti successivamente alla data di stipulazio
ne del presente accordo i miglioramenti retributivi di cui al
presente punto saranno applicati al compimento dei 12 mesi di
anzianita' di servizio con esclusione del trattamento minimo
garantito.
8) Il premio di produzione di cui all'art. 9, Disciplina Gene
rale, Sezione III, del vigente C.C.N.L., viene elevato per
tutti i lavoratori in forza alla data odierna - a L. 1050000
annue lorde pro-capite per l'anno 1982. L'erogazione del pre-
mio di produzione, che e' da intendersi comprensivo di tutti
gli istituti contrattuali, avverra' con i criteri aziendalmen-
te in atto.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. l'Associazione Ind. Lombarda p. la F.L.M.
p. la Ditta . p. la
R.S.A.