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Da: Salute, sicurezza, ambiente, Diritti sindacali e dei lavoratori, Documents in English

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MALATTIA: obblighi, controlli e reperibilità

aggiornato al 10/3/2024, a cura di Alfio Riboni

LA MALATTIA

Questa materia è regolata da Leggi e dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici. Le normative qui riassunte si applicano in generale ai lavoratori metalmeccanici dell’industria e quindi anche ai dipendenti di IBM Italia per i quali, nel caso di malattia di durata non superiore a 2 giorni, si utilizza convenzionalmente il termine di “indisposizione”; a questo proposito va precisato che fra indisposizione e malattia non vi è differenza alcuna se non quella che, nel primo caso, non è richiesto il certificato del medico salvo che non decorra dal venerdì o dal lunedì.

GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Il lavoratore ammalato deve osservare scrupolosamente le seguenti norme:
  1. Avvisare l'azienda entro il primo giorno d’assenza;
  2. Recarsi dal medico, entro il primo giorno, affinché emetta il certificato di malattia; a questo proposito, occorre leggere con attenzione il paragrafo "Certificato di Malattia Telematico". Per quanto riguarda la decorrenza della malattia, è opportuno precisare che l'INPS, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia, soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico.
  3. Nel caso di proseguimento della malattia, avvisare l’azienda e farsi rilasciare il certificato medico entro il primo giorno successivo a quello di scadenza del primo periodo di malattia; per quanto riguarda il certificato rilasciato dopo l'appena citato primo giorno successivo a quello di scadenza del primo periodo, vale quanto precisato nel paragrafo precedente. Anche in questo caso occorre fare riferimento al paragrafo " Certificato di Malattia Telematico".
Inoltre il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al medico che emette il certificato di malattia, l'eventuale diverso domicilio presso il quale si trovi durante il periodo di assenza per malattia. Ciò anche al fine di eventuali controlli che l'azienda può richiedere all'Istituto previdenziale, o che lo stesso disponga, durante le fasce orarie.
In mancanza dell'avviso o dell'invio di certificato medico, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. Le giornate di ritardata certificazione saranno escluse dal calcolo delle giornate indennizzabili.
E' fortemente consigliata la lettura della guida alla certificazione medica e della guida al certificato medico e alle visite fiscali redatte dall'INPS .

Nota Bene
In IBM (come in molte altre grandi aziende) esiste una prassi consolidata, che perciò configura anche un diritto acquisito per tutti i lavoratori, riguardante una particolare tipologia di malattia denominata "indisposizione": nel caso di un'assenza per motivi di salute che sia di durata inferiore a 3 giorni (2 giorni di malattia e rientro in servizio il terzo giorno), fermo restando l'obbligo di avvisare l'azienda entro il primo giorno, al lavoratore interessato non è richiesto il certificato medico; l'obbligo di certificazione medica permane nel caso in cui la "indisposizione" si verifichi in giornata di venerdì e/o lunedì. Occorre precisare che gli adempimenti descritti nei successivi paragrafi riguardanti "I controlli di malattia e le fasce orarie" e la "Mancata reperibilità", rimangono validi ed esigibili anche nel caso di "indisposizione".

CERTIFICATO DI MALATTIA TELEMATICO

Cosa prevede la nuova procedura

A partire dal 3 luglio 2010 (tre mesi dopo l’entrata in vigore del DM 26/02/2010), è diventata operativa a tutti gli effetti la certificazione elettronica della malattia da parte dei medici curanti e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Anche IBM Italia si è adeguata a questa procedura telematica.

Di conseguenza:

Cosa deve fare il lavoratore

Nel corso della visita medica il lavoratore deve:

  1. fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale;
  2. fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza comunicato all’amministrazione;
  3. assicurarsi che gli sia fornito il numero di protocollo del certificato telematico e, se lo ritiene opportuno, comunicarlo al datore di lavoro.

Copia del certificato di malattia può essere ottenuto utilizzando l'apposita pagina web messa a disposizione nel portale telematico dell'INPS, oppure accedendo a MyINPS mediante lo SPID e consultando l'apposita pagina web.

Il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico; a questo proposito va osservato che in IBM, come in altre grandi aziende, anche prima del certificato di malattia telematico non sussiteva l'obbligo, per il lavoratore interessato, di invio all'INPS del certificato medesimo.

I CONTROLLI DI MALATTIA E LE FASCE ORARIE

La legge 638/83 (art. 5 - comma 9 e successivi) predispone le normative in materia di controllo di malattia.
In base a tale legge IL D.M. 18/4/1996 ha fissato le fasce orarie in cui il lavoratore deve essere reperibile al proprio domicilio. Tali fasce riguardano tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, e, salvo giustificato motivo d'assenza, il lavoratore è tenuto a osservarle.
Gli orari delle fasce sono i seguenti: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Il contratto nazionale stabilisce che il lavoratore che deve assentarsi dal proprio domicilio per giustificati motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari, deve comunicarlo preventivamente all'azienda, salvo casi di forza maggiore e successivamente documentati.
Importante: Qualora non fosse stato reperito al domicilio, durante le fasce orarie, il lavoratore é tenuto a presentarsi comunque alla visita medica di controllo presso l'ambulatorio della Asl, all'ora indicata sul cedolino rilasciato dal medico nella casella postale.

MANCATA REPERIBILITA'

La variazione del domicilio, non comunicata, e quindi la mancata reperibilità per questo motivo, non costituisce giustificato motivo d’assenza al controllo della malattia e produce conseguenze agli effetti retributivi e disciplinari.
La mancata reperibilità durante le fasce orarie senza giustificato motivo di assenza, comporta per il lavoratore i seguenti provvedimenti di natura economica:
  • prima visita di controllo: l'assenza comporta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia;
  • seconda visita di controllo: l'assenza determina, la perdita del 50% del trattamento economico per il periodo residuo;
  • terza visita di controllo: l'assenza del lavoratore al domicilio alla terza visita di controllo nell'ambito dello stesso evento morboso, comporta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico da quel momento fino alla fine del periodo di malattia.

  • Inoltre il contratto nazionale prevede che il lavoratore possa essere sanzionabile disciplinarmente.

    Le assenze dal domicilio, o la mancata presentazione a visita di controllo ambulatoriale, per essere giustificate, devono essere causate da valide ragioni e, in tal caso, non danno luogo a sanzioni.
    Secondo l'INPS, si è considerati giustificati per:

    1. visite mediche generiche urgenti, o specialistiche, o di terapia, eseguite presso ambulatori pubblici o comunque autorizzati dalla ASL, che non possono essere effettuate in orari diversi da quelli previsti dalle fasce; in questo caso il lavoratore deve farsi rilasciare, il giorno stesso o il primo giorno utile, la documentazione attestante la prestazione appena sopra descritta e gli orari in cui essa è avvenuta;
    2. situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un componente il nucleo familiare (esempio: convocazione da parte di autorità pubbliche, partecipazione ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni o funerali di parenti).
    Nei casi sopra specificati, l'assenza è giustificata se il lavoratore fa recapitare all'INPS la documentazione entro 10 giorni dalla data dell'assenza. Analoga documentazione, per quanto riguarda l'assenza dal domicilio, deve essere prodotta al datore di lavoro onde evitare sanzioni disciplinari e/o decurtazioni retributive.

    PATOLOGIE ONCOLOGICHE

    Nel caso particolare di soggetti con patologie oncologiche, la Legge 80 del marzo 2006 (art. 6, comma 3bis) prevede che la Commissione Medica dell'ASL accerti, entro quindici giorni, l'invalidità civile ovvero l'handicap, l'esito dell'accertamento ha efficacia immediata e ciò dà diritto alla fruizione dei permessi di cui all' art. 33 della legge n.104/92.
    Dal 1 gennaio 2010 sono in vigore nuove procedure per il riconoscimento o aggravamento di: Occorre rivolgersi al proprio medico di base, o ad un medico abilitato di una struttura pubblica o della ASL, e chiedere la compilazione di un CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO per invalidità civile. Il medico rilascerà copia del certificato inoltrato all’INPS per via telematica e copia dell’ attestato di avvenuta trasmissione; sarà poi compito dell'interessato presentare all'INPS - via Internet (per i possessori di PIN), oppure direttamente, o tramite Patronato/ Associazioni di categoria (ANMIC,ENS,UIC,ANFASS) - la domanda di riconoscimento dei benefici.

    CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO DURANTE LA MALATTIA E CORRISPONDENTE RETRIBUZIONE

    Il periodo di conservazione del posto di lavoro si calcola sommando i diversi periodi di assenza per malattia effettuati nell’arco dei 36 mesi precedenti l'inizio dell'ultimo di essi. I 36 mesi sono perciò intesi come periodo mobile, ovvero, come già detto, il calcolo deve essere effettuato a ritroso ogni volta che si inizia un nuovo periodo di malattia. Questo periodo, convenzionalmente definito comporto breve, può prolungarsi dando origine al periodo convenzionalmente definito comporto lungo, se nel triennio intervengono i seguenti casi: Dal 1° ottobre 1999 il prolungamento del comporto viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o più lunga di tre mesi.

    Qui di seguito sono riportati: nella tabella 1 i periodi di conservazione del posto di lavoro e, nella tabella 2, il trattamento economico.

    TABELLA 1
    Anzianità d'azienda Conservazione del posto nel comporto breve

    giorni di calendario

    Conservazione del posto nel comporto lungo

    giorni di calendario

    Fino a 3 anni 183 274
    dai 3 ai 6 anni 274 411
    oltre i 6 anni 365 548

    TABELLA 2
    Anzianità d'azienda Periodo retribuito al 100% Periodo retribuito all'80%

    Fino a 3 anni 122 giorni periodo di comporto restante
    dai 3 ai 6 anni 153 giorni periodo di comporto restante
    oltre i 6 anni 214 giorni periodo di comporto restante

    Esaurito il periodo di consevazione del posto, il lavoratore ha diritto a un’aspettativa non retribuita e non frazionabile fino ad un massimo di 24 mesi previa richiesta scritta e periodica, certificando all’azienda la condizione di malattia grave.
    Dal 1° Gennaio 2000, per due volte l’anno e su richiesta del lavoratore, le imprese devono fornire la situazione del cumulo malattie per il conteggio del comporto.

    E' necessario evidenziare che, indipendentemente da quanto fin qui specificato con particolare riferimento al trattamento economico di malattia, nel caso in cui durante l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore ai 5 giorni per più di 3 volte, i primi 3 giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore ai citati 5 giorni saranno retribuiti come segue:

    FERIE E MALATTIA

    La malattia interrompe le ferie solo in due casi:

    PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI O SPIEGAZIONI SU QUANTO SCRITTO I LAVORATORI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI AI RAPPRESENTATI SINDACALI O AL PATRONATO INCA.