Si tratta di un ammortizzatore sociale che viene attivato in conseguenza di un licenziamento collettivo: in estrema sintesi, esso costituisce un sostegno economico ai lavoratori licenziati che, contestualmente, vengono inseriti in una lista speciale di disoccupazione.
La fonte normativa di riferimento è costituita dalla legge 223 del 1991 .
Questo ammortizzatore è stato abrogato a partire dall'1 gennaio 2017 in conseguenza dell'entrata invigore della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta Legge Fornero).
Possono avviare la procedura di mobilità:
L’imprenditore che intende collocare in mobilità lavoratori ritenuti eccedenti deve darne tempestiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e alla Direzione Regionale del Lavoro, nonché anche al Ministero del Lavoro nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo riguardi lavoratori occupati in più sedi situate in più di una regione. La legge prevede una procedura secondo la quale le parti sociali devono tentare una soluzione negoziale:
La durata dell’indennità varia in funzione dell’età del lavoratore ed è stata aggiornata dall'entrata in vigore della sopra citata Legge Fornero; in sintesi, dal 2013 al 2016 , in base all'art. 2, comma 71 della citata Legge e successive modifiche (vedi art. 46-bis, del D.l. 83/2012, L. 134/2012), si applicherà il regime transitorio specificato nelle tabelle che seguono, mentre, come già detto, a partire dal 2017 la mobilità è abrogata.
DALL'1/1/2013 AL 31/12/2014 | DAll'1/1/2015 AL 31/12/2015 | DALL'1/1/2016 AL 31/12/2016 | |
Centro Nord fino a 39 anni | 12 MESI | 12 MESI | 12 MESI |
Centro Nord da 40 a 49 anni | 24 MESI | 18 MESI | 12 MESI |
Centro Nord oltre i 49 anni | 36 MESI | 24 MESI | 18 MESI |
Sud fino a 39 anni | 24 MESI | 12 MESI | 12 MESI |
Sud da 40 a 49 anni | 36 MESI | 24 MESI | 18 MESI |
Sud oltre i 49 anni | 48 MESI | 36 MESI | 24 MESI |
La tabella sopra riprodotta è confermata anche dalla circolare INPS n.11 del 7 febbraio 2013.
E' necessario precisare che la durata della prestazione, comunque, non può superare l’anzianità maturata dal lavoratore nell’azienda che lo ha collocato in mobilità (qualora il lavoratore provenga da altra azienda in conseguenza di una cessione d'azienda o di ramo della medesima, l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza vale ai fini della determinazione della durata della prestazione).
Al lavoratore che accetta una offerta di assunzione a tempo pieno ed indeterminato e viene inquadrato in un livello inferiore a quello previsto dal CCNL di provenienza, viene erogato dall'INPS un assegno integrativo, pari alla differenza retributiva, per un massimo di 12 mesi.
Nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato e licenziamento in periodo di prova, per un massimo di 2 volte il lavoratore ha diritto al mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità.
Nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato della durata non superiore a 12 mesi, la mobilità viene sospesa e riprenderà alla scadenza del contratto medesimo per i mesi rimanenti.
L'indennità di mobilità è incompatibile con la pensione o assegno di invalidità ed è quindi necessario scegliere tra assegno di invalidità e indennità di mobilità.
La procedura per la richiesta di mobilità deve essere attivata dal datore di lavoro, tuttavia, se non provvede, possono avviarla gli stessi lavoratori interessati. L’avvio della procedura di mobilità non determina automaticamente il diritto alla prestazione economica: essa viene infatti concessa soltanto se le imprese rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e i lavoratori possiedono i necessari requisiti.
Qui di seguito le istruzioni per la presentazione della domanda di mobilità.
Primo Passaggio
La domanda deve essere presentata telematicamente all'INPS utilizzando il pin dispositivo se già in possesso del lavoratore interessato, oppure attraverso un patronato; i documenti necessarri sono:
Secondo Passaggio
Effettuata la domanda di mobilità, l'interessato dovrà compilare la D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità): è possibile fare ciò esclusivamente in via telematica tramite l'iscrizione all'apposito
sito della regione Lombardia; la D.I.D. dovrà poi essere inviata telematicamente a un'agenzia convenzionata con questo servizio
(rintracciabile nel sito stesso); infine, la D.I.D. dovrà anche essere stampata e consegnata personalmente alla citata agenzia prescelta entro 15 giorni.
Attenzione: è indispensabile che l'interessato sia in possesso di una casella di posta elettronica personale, perché, all'atto dell'iscrizione al sito della regione, l'applicazione spedirà una mail all'interessato
contenente la password da usare al primo accesso per poter prosegure nell'iter burocratico.
Terzo Passaggio
Il lavoratore interessato dovrà compilare il modulo SR163 disponibile attraverso il portale INPS o il Patronato a cui l'interessato potrà decidere di rivolgersi; una volta compilato e firmato il citato modulo, il lavoratore dovrà
portarlo all'agenzia bancaria presso la quale è appoggiato il suo conto corrente per farselo vidimare e successivamente consegnarlo entro 15 giorni alla sua sede INPS di riferimento; quanto appena specificato è indispensabile affinché
l'INPS possa accreditare l'indennità di mobilità sul conto corrente del lavoratore stesso.
Attenzione: se lo scarico, la stampa, la firma e la vidimaione del modello SR163 vengono effettuati prima di presentare la domanda di mobilità da parte del lavoratore che intendesse drivolgersi a un Patronato, sarà quest'ultimo
che provvederà direttamente a recapitarlo alla sezione INPS di competenza.
La domanda va presentata entro 7 giorni dal licenziamento: in questo modo la prestazione, ovvero l'erogazione della indennità di mobilità, decorre dall'ottavo giorno; se viene presentata successivamente e comunque entro il sessantottesimo giorno dal licenziamento, la prestazione decorre dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda stessa; oltre i 68 giorni si perde il diritto alla mobilità.
Quando viene pagata l'indennità sostitutiva del preavviso, l'erogazione dell'indennità di mobilità decorre dalla fine del preavviso
medesimo, ovvero dall'ottavo giorno dopo la fine del preavviso, se la domanda viene presentata entro 7 giorni dalla fine del periodo di preavviso;
oltre i 7 giorni, e comunque non oltre il limite invalicabile dei 68 giorni, la prestazione decorre dal quinto giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
E' consigliabile anche un'attenta lettura dell'apposita pagina web disponibile nel portale INPS.
In IBM viene normalmente pagata l'indennità sostitutiva del preavviso e quindi il lavoratore non deve precipitarsi a fare la domanda di mobilità.
L'indennità sostituiva del preavviso deve essere assoggettata all'ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale ( art. 12 L. 153/1969 e successive modificazioni; INPS, circ. 263/1997), mentre deve essere interessata da ritenute fiscali (compito del sostituto d'imposta) con il criterio della tassazione separata applicando l'aliquota prevista per la tassazione del TFR.
Per quanto riguarda la durata del periodo di preavviso, essa varia in funzione dell'anzianità di servizio e dell'inquadramento di categoria (vedi la guida di riferimento sulle dimissioni e il periodo di preavviso) e deve essere precisato che, di norma, i mesi sono tutti considerati di 30 giorni. Nel caso in IBM molto diffuso di un periodo di preaviso di 4 mesi, ciò significa 120 giorni e non 4 mesi di calendario (... e 17 settimane di anzianità contributiva aggiuntive); tuttavia, spesso accade che IBM versi la contribuzione considerando 4 mesi di calendario (quindi 18 settimane contributive) e ciò è possibile verificarlo solo a posteriori controllando sull'estratto conto contributivo il numero di settimane contributive versate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Decorrendo l'indennità di mobilità l'ottavo giorno successivo alla data di licenziamento o alla fine del preavviso, si crea un vuoto di 1 settimana (7 giorni) tra la cessazione
del rapporto di lavoro o la fine del preavviso e l'inizio della mobilità, ma ciò non comporta alcuna perdita per quanto riguarda l'anzianità contributiva maturanda.
La cosiddetta carenza potrebbe, però, causare la modifica della decorrenza della pensione, perché la data di maturazione dei requisiti necessari all'ottenimento della pensione stessa si sposta in avanti di 7 giorni;
a proposito di decorrenza è opportuno ricordare che la pensione decorre (il pagamento della pensione decorre) dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti (esempio: maturazione dei requisiti utili per il
diritto alla pensione INPS nel mese di giugno e decorrenza [pagamento] della pensione dal mese di luglio).
Ora attenzione:
L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo dell’integrazione salariale straordinaria percepita (o che sarebbe spettata se l’azienda l’avesse chiesto) nel periodo immediatamente precedente il licenziamento. In particolare:
Per le aziende del mezzogiorno:
Così come accade per la Cassa integrazione, dall’importo dell’indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi deve essere detratta una percentuale pari al 5,84% corrispondente ai contributi previdenziali. Per i periodi successivi al 12° mese non viene effettuata nessuna detrazione.
L'importo dell'indennità di mobilità non può, comunque, superare determinati limiti aggiornati ogni anno in base alle variazioni del costo della vita.
Qui di seguito sono specificati i limiti di reddito e i massimali previsti per chi è licenziato nel 2014, 2015 e 2016 e ha diritto alla mobilità.
RETRIBUZIONE MENSILE LORDA 2014 inferiore/uguale a € 2098,04
Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
RETRIBUZIONE MENSILE LORDA 2014 superiore a € 2098,04
Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti
massimi:
RETRIBUZIONE MENSILE LORDA 2015 e 2016 inferiore/uguale a € 2102,24
Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
RETRIBUZIONE MENSILE LORDA 2015 e 2016 superiore a € 2102,24
Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
E' opportuno precisare che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di mobilità è sempre corrispondente a quello previsto nell'anno in cui avviene il licenziamento e non è, perciò, soggetto alle rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell'indice ISTAT.
I contributi figurativi utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione sono, durante la mobilità, 52 settimane annue contributive per tutti i lavoratori (compresi i part-time); ai fini del calcolo della pensione, durante il periodo di mobilità, si prende a riferimento l'ultima retribuzione effettivamente percepita..
MOBILITA' - ADMINISTRATION OF UNEMPLOYMENT BENEFITS
WHAT IS MOBILITA'
Mobilità is an Italian welfare support provision that grants to the workers dismissed from a company by a collective dismissal procedure a special unemployment benefit for a period of time that varies depending upon the age of the worker. The dismissed workers are inserted in a special job seekers' list.
The reference law is 223/1991 .
This support provision will be reduced starting january 2015 and unavailable starting january 2017 due to a new law (Legge 28 giugno 2012, n. 92).
THE COMPANIES WHICH CAN EXPLOIT THE MOBILITA'
The mobilità procedure can be started by:
DURATION
The duration of the unemployment benefit varies depending upon the age of the worker:
SINCE1/1/2013 UP TO 31/12/2014 | SINCE 1/1/2015 UP TO 31/12/2015 | SINCE 1/1/2016 UP TO 31/12/2016 | |
North up to 39 years old | 12 Month | 12 Month | 12 Month |
North since 40 up to 49 years old | 24 Month | 18 Month | 12 Month |
North over 49 years old | 36 Month | 24 Month | 18 Month |
South up to 39 years old | 24 Month | 12 Month | 12 Month |
South since 40 up to 49 years old | 36 Month | 24 Month | 18 Month |
South over 49 years old | 48 Month | 36 Month | 24 Month |
CANCELLATION
The events that cause the cancellation of a worker from t he special job seekers' lists and the resulting loss of the unemployment benefits are the following:
APPLICATION
The procedure to apply for the mobilità must be started by the employer, but if he does not, the involved workers may start it themselves. The start of the mobilità procedure does not guarantee automatically that the benefits are supplied: these in fact are only granted if the Wages Guarantee Funds can be applied to the company and the workers are entitled.
The worker must submit to the Centre for employment of the province of his/her residence address the application for the unemployment benefits; then he/she must submit another application to INPS by one of the followuing wais:
The application must be submitted within 7 days from the dismissal: in this way the payment of the unemployment benefits starts from the 8th day; if the application is submitted later, but anyhow within 68 days from the dismissal, the payment of the unemployment benefits starts from the 5th day after the submission of the application.
When the indemnity in lieu of notice is paid, the unemployment benefit is postponed for the period of time corresponding to the same period of the notice, while the period for which the unemployment benefits are due remains fixed (e.g. an employees at the 6th pay grade with more than 10 years seniority will stay in the special job seekers' list for 40months and will receive the unemployment benefit for 36 months beginning from the fifth month after the end of the employment). In case the indemnity in lieu of notice is paid and if this is related to a period of time greater than 1 week, it is not so urgent any more to apply for the unemployment benefits within 7 days, because the payment of the unemployment benefits begins at the end of the notice period. Anyway, the worker must submit the application within 68 days from the dismissal.
THE AMOUNT OF THE UNEMPLOYMENT BENEFIT
The unemployment benefit depends on the amount of the extraordinary wage supplement provided (or that should have been provided if the company requested it) during the period preceding the dismissal. That is:
Like in case of Wages Guarantee Funds, from the unemployment benefit a percentage of 5.84% must be deducted for the first 12 months, for the social security contributions. During the periods following the first 12 months, no deduction is applied.
The amount of the unemployment benefit cannot, anyway, exceed a limit yearly updated based on the changes in the cost of living.
VALID SOCIAL SECURITY CONTRIBUTION DURING THE MOBILITA'
The contributions (even though not actually paid), valid for the accrual
of the pension, during the mobilità, are for 52 weeks for all workers (part-time included);
in order to calculate the amount of the pension, during the mobilità, the reference is the latest
wage actually received.
For the companies located in South Italy: