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Da: Retribuzione; Previdenza, Fondo Pensione, Assistenza; Fondo Pensione Dipendenti IBM

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

aggiornato al 10/5/2022 a cura di A. Riboni


La sigla T.F.R. è l'acronimo di "Trattamento di Fine Rapporto" ossia la prestazione economica che compete al lavoratore subordinato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell’età della pensione). Si tratta di un compenso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una sorta di salario posticipato calcolato per quote annuali. Il T.F.R. è regolato dall' Legge n. 297 del 29 maggio 1982.

Come si calcola il Trattamento di Fine Rapporto?
La base di calcolo per il TFR, è normalmente costituita da tutti gli elementi retributivi tipici di un rapporto di lavoro (minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, superminimi, maggiorazione turni, straordinario, premi,somme riconosciute e corrisposte a titolo non occasionale, esclusi i rimborsi spese.
Per calcolare il TFR bisogna:

Quanto tempo è necessario per ottenere il Trattamento di Fine Rapporto?
Il T.F.R. deve essere liquidato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, a causa delle normative di ricalcolo previste dalla Legge 297/82, l’azienda può avere necessità di un periodo, che non può superare il 15 del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro (giorno di pubblicazione delle tabelle Istat sul costo della vita), per approntare il computo e quindi, di norma, il T.F.R. è esigibile entro 30 giorni.

Si può chiedere un anticipo sul T.F.R.?
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere,in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta; va precisato che in IBM, a fronte di una prassi in uso ormai consolidata, il predetto limite del 70% è elevato al 100% al quale si aggiunge la liquidazione del T.F.R. maturando per le successive 10 annualità..
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. (Rif.: art. 1, Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica).

L’azienda è obbligata ad accordare l’anticipo del T.F.R. a chiunque lo richiede?
No. L’azienda deve soddisfare le richieste annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

Il T.F.R. maturato precedentemente in azienda (al netto di eventuali anticipazioni/trasferimenti al Fondo Pensione) è conferibile al Fondo?
Si, ma non vi è alcun obbligo in capo al datore di lavoro; in altre parole, il datore di lavoro può rifiutarsi di conferire il T.F.R. maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di conferimento al fondo pensione.

L'Azienda aggiunge un suo contributo ai versamenti del T.F.R. dei dipendenti?
No.

Tassazione T.F.R.

Qui di seguito la tabella con gli scaglioni IRPEF fino al 31 dicembre 2006, quelli dall'1 gennaio 2007e quelli dall'1 gennaio 2022:

Fino al 31 dicembre 2006
Dal 1° gennaio 2007
Dal 1° gennaio 2022
Fino a 26.000 euro
23%
Da 26.001 a 33.500 euro
33%
Da 33.501 a 100.000 euro
39%
Oltre i 100.000 euro
43%
-
-
Fino a 15.000 euro
23%
Da 15.001 a 28.000 euro
27%
Da 28.001 a 55.000 euro
38%
Da 55.001 a 75.000 euro
41%
Oltre i 75.000 euro
43%
Fino a 15.000 euro
23%
Da 15.001 a 28.000 euro
25%
Da 28.001 a 50.000 euro
35%
oltre 50.000 euro
43%
-
-

In conclusione, T.F.R. e Incentivo all'esodo continuano a essere redditi soggetti a tassazione separata, ovvero si applica il più favorevole regime fiscale che prevede l'aliquota media e non il regime fiscale ordinario progressivo.


LE NOVITA' LEGISLATIVE INTRODOTTE A PARTIRE DAL 2007 E LE CORRELAZIONI CON LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Una nuova legislazione ha disciplinato non solo la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto, ma ha anche introdotto nuove norme alle quali i Fondi Pensione Complementari hanno dovuto adeguarsi e, fra questi, anche il Fondo Pensione Dipendenti IBM; è necessario fare questa precisazione, perché il fondo citato ha dovuto modificare il suo statuto per adeguarsi alle nuove norme legislative e questa è la sola condizione che ha potuto permettergli, oltre che di continuare ad esistere, di ricevere il T.F.R. che i soci hanno scelto di conferirgli. Ciò premesso, fermo restando che l’azienda è tenuta ad inviare ai dipendenti una informativa esaustiva comprensiva dei moduli necessari per l’effettuazione delle scelte più oltre sinteticamente illustrate in questo scritto, è utile fornire alcune “istruzioni per l’uso”.

Tutti i dipendenti IBM, con la sola ed esclusiva eccezione di quelli di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e iscritti al Fondo Pensione Dipendenti IBM entro il 31 dicembre 2006, hanno dovuto prendere una decisione entro il 30 giugno 2007.

Per quanto riguarda le quote contributive di competenza del lavoratore e del datore di lavoro, non ci sono state variazioni.

Ciò premesso, la situazione, in base alle nuove norme legislative che disciplinano il T.F.R. futuro (MATURANDO), è la seguente:

ü Per i lavoratori che non hanno fatto nessuna comunicazione al datore di lavoro entro il 30 giugno 2007, è scattato il meccanismo del silenzio assenso: il datore di lavoro ha dovuto destinare il T.F.R. maturando a partire dall’1 luglio 2007 al Fondo Pensione Dipendenti IBM; il medesimo obbligo è in capo al datore di lavoro per chi è stato o sarà assunto successivamente al 30 giugno 2007, decorsi 6 mesi dalla data di assunzione; questa situazione è irreversibile, ovvero non è più possibile tornare allo "status quo ante" e non versare più il T.F.R. al Fondo Pensione;

ü Se, entro il 30 giugno 2007, il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro di versare il T.F.R. maturando al Fondo Pensione Dipendenti IBM, (o ad altro fondo a cui il lavoratore medesimo abbia privatamente aderito), il datore di lavoro ha dovuto ottemperare a questa disposizione, ma non ha potuto farlo farlo prima della citata data; in conseguenza di quanto appena detto, il 1 luglio il datore di lavoro ha provveduto ad accantonare, nella posizione contributiva dell'interessato e in unica soluzione, le prime 6 mensilità di T.F.R. maturate (o quelle corrispondenti ai mesi intercorrenti fra quello durante il quale il lavoratore interessato ha inviato la comunicazione e il mese di giugno 2007) e, ogni mese successivo, le corrispondenti quote mensili di T.F.R.; analoga procedura è stata o sarà utilizzata per i lavoratori assunti successivamente al giugno 2007; attenzione, va precisato che:

ü Se il lavoratore ha comunicato o comunicherà al datore di lavoro di non versare il T.F.R. maturando al Fondo Pensione Dipendenti IBM , il datore di lavoro deve/dovrà versare tale T.F.R. al Fondo del Tesoro gestito dall'INPS e rimane l'interlocutore unico per anticipazioni, informazioni sull’accantonato e liquidazione finale; questa scelta è reversibile, ovvero il lavoratore interessato può comunicare, in qualsiasi momento, al datore di lavoro di destinare il T.F.R. al Fondo Pensione.

Ciò detto, per completezza d'informazione, è opportuno visitare Il sito di MEFOP.

Inoltre, per informazioni sul T.F.R. o per capire come fare una verifica della propria posizione contributiva, è utile consultare: rif_cedo.htm#FPI