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Cessione o trasferimento d'azienda

Ultimo aggiornamento: 2/1/2016, a cura di A.Riboni


La cessione o trasferimento d'azienda, definita dall'art. 2555 del Codice Civile come "il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa", non incide di regola sui rapporti di lavoro, ovvero: vi è continuità nei rapporti di lavoro pur cambiando il datore di lavoro . Più semplicemente, le cessioni o trasferimenti d'azienda costituiscono cessione della attività e delle persone che la svolgono da una azienda ad un'altra, quindi i rapporti di lavoro vengono a loro volta trasferiti analogamente a quanto avviene nella fattispecie dei passaggi diretti.

La giurisprudenza ha, ormai da tempo, accettato come legittima non solo l'ipotesi della cessione di una intera azienda, bensì perfino quella di una parte (più comunemente definita ramo) dell'azienda stessa, a condizione che essa sia dotata di autonomia funzionale e organizzativa entrambe preesistenti al momento della cessione; ciò costituisce una tutela per i lavoratori i quali possono opporsi ad operazioni poste in essere dai datori di lavoro per fini speculativi, oppure allo scopo di liberarsi di coloro che considerano improduttivi e/o, più semplicemente, "professionalmente non interessanti".

Il Codice Civile regola in modo dettagliato e specifico la cessione d'azienda ed in particolare, per quanto attiene i crediti di lavoro, la disciplina è definita dall'art. 2112 c.c.; la norma prevede che - sia in caso di trasferimento d'azienda, sia di un ramo autonomo della medesima - il rapporto di lavoro prosegue con l'imprenditore che subentra e il lavoratore conserva tutti i diritti che aveva in precedenza (ivi compresa l'anzianità di servizio); in sostanza il trasferimento non può determinare un peggioramento dei trattamenti applicati al lavoratore, a partire da quello retributivo.
Il testo vigente dell'art. 2112 c.c. risente delle modifiche intodotte dall'art. 47 della Legge 428/90 che ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 187/77. La citata nuova Legge non si limita, come nel caso del Codice Civile, a disciplinare la sorte dei rapporti di lavoro, ma prevede anche una specifica procedura sindacale per la realizzazione del trasferimento d'azienda (o di ramo d'azienda). Il primo e secondo comma della Legge prevedono che, per i trasferimenti d'azienda con più di 15 dipendenti, siano attivate le seguenti procedure sindacali:

  1. l'alienante e l'acquirente devono dare comunicazione per iscritto del trasferimento alle rispettive Rappresentanze e Associazioni Sindacali di categoria 25 giorni prima del passaggio di proprietà dell'azienda;
  2. la comunicazione deve riguardare i motivi del trasferimento, le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi;
  3. su richiesta scritta delle Organizzazioni Sindacali, inviata entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione sopra specificata, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra, un esame congiunto con le associazioni sindacali richiedenti e con le R.S.U. competenti per territorio;
  4. non essendo stabilito un particolare obbligo di trattare, la Legge afferma che il trascorrere del termine di 10 giorni dall'inizio della consultazione, determina l'esaurimento dell'esame stesso, con conseguente libertà d'azione da parte delle aziende interessate;
  5. il mancato rispetto della sopra descritta procedura è sanzionato quale comportamento antisindacale (art. 28 Legge 300/70) con il conseguente decreto del pretore ai fini della rimozione del comportamento medesimo e dell'instaurazione dell'esame congiunto.
Serve precisare che l'ipotesi di un accordo cosiddetto di armonizzazione è sempre raccomandabile, perché, a partire da un esame attento dei trattamenti in essere al momento della cessione, costituisce un dettaglio applicativo analitico in grado di evitare quei successivi contenziosi interpretativi che normalmente si verificano quando ci si affida esclusivamente alla norma di legge e/o al concetto di equo trattamento.

Sull'art. 2112 del codice civile e sull'art. 47 della Legge 428/90 è infine intervenuto il D.Lgs n.18 del 2001 che ha determinato la stesura definitiva del testo delle 2 norme.

In estrema sintesi, l'ordinamento stabilisce la conservazione da parte del lavoratore di tutti i diritti acquisiti nel corso del precedente rapporto di lavoro, comprese le liberalità aziendali e le cosiddette prassi aziendali. Nei casi di modifica di contratti collettivi nazionali di categoria, essi potranno essere sostituiti da altri di altre categorie, fermo restando il mantenimento dei diritti acquisiti, l'eventuale armonizzazione delle normative nuove con le vecchie (senza per ciò derivarne alcun danno economico e/o materiale per il lavoratore) e quant'altro necessario a rendere chiaro e trasparente il rapporto di lavoro.
Nel caso particolare di istituti presenti nel rapporto di lavoro con l'alienante e non ripetibili, in tutto o in parte, con l'acquirente, dovrà essere liquidato ai lavoratori un adeguato indennizzo a fronte della perdita degli istituti medesimi. Per completezza d'esposizione occorre osservare che gli accordi sindacali di natura transattiva che possano, ad esempio, prevedere rinunce a diritti preesistenti al fine, sempre per esempio, di salvaguardare l'occupazione, sono perfettamente validi e ciò trova giurisprudenza in una sentenza della Corte di Cassazione del 4 luglio 1991, n. 7397. Rimane sempre fermo il diritto individuale del singolo lavoratore di non riconoscersi in tali accordi e di ricorrere, quindi, alla magistratura per tutelare individualmente i suoi interessi.

L'ipotesi di contestazione della cessione o trasferimento d'azienda (o di ramo), intesa come vertenza legale finalizzata a dimostrare la nullità della cessione (ad esempio sostenendo l'insussistenza del ramo d'azienda in quanto non preesistenti alla cessione stessa i requisiti di autonomia funzionale e organizzativa), può rivelarsi particolarmente impervia ed è pertanto sempre consigliabile un'attenta valutazione a cura di un legale esperto.
In ogni caso, è necessario ricordare che la Legge 183 del 2010 ha introdotto dei termini di decadenza per l’impugnazione della cessione del contratto avvenuta a seguito di un trasferimento d’azienda:

Infine, per quanto riguarda gli adempimenti e obblighi datoriali in caso di trasferimento d'azienda con particolare riferimento al trattamento di fine rapporto e al suo eventuale trasferimento al Fondo Tesoreria, è fortemente consigliata la lettura del Messaggio n. 21062 del 23 settembre 2009 emanato dalla Direzione Centrale entrate dell'INPS e la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 emanata dal medesimo istituto.


SCHEMA DI TRATTATIVA NEL CASO DI ACQUISIZIONE DI AZIENDE DA PARTE DI IBM

19/6/2009 - not translated

Quello che segue è uno schema utilizzabile in caso di acquisizione in IBM di aziende applicanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici o quello del Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi. Si tratta di una griglia costruita in base all'esperienza accumulata dalle R.S.U. IBM.

INQUADRAMENTO

Da CCNL Metalmeccanici

A CCNL Metalmeccanici

Da CCNL Commercio (terziario distribuzione servizi)

A CCNL Metalmeccanici

Nessun cambiamento Da cat.         A cat.

4°                   4°

3°                   5°

2°                   6°

1°                   7°

Quadro           7°Quadro

TRATTAMENTO ECONOMICO

Da CCNL Metalmeccanici

A CCNL Metalmeccanici

Da CCNL Commercio (terziario distribuzione servizi)

A CCNL Metalmeccanici

Retribuzione complessiva mensile ultimo cedolino prima del passaggio Retribuzione complessiva mensile ultimo cedolino prima del passaggio X 14

13

§1 La differenza fra la retribuzione come sopra definita e il valore totale delle voci contrattuali IBM (ovvero la somma delle voci del cedolino IBM derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale vigente alla data del passaggio: Minimo Contrattuale, Elemento Salariale Aggiuntivo/Indennità di Funzione, Scatti di Anzianità, Complemento Scatti, Terzo Elemento, Quarto elemento, Quinto Elemento, EDR), sarà corrisposta come superminimo individuale.

§2 Tale superminimo individuale sarà:

a) assorbibile se l'azienda acquisita applicava il Contratto Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici e se la suddetta differenza non derivava da istituti non assorbibili o espressamente definiti non assorbibili;

b) non assorbibile se l'azienda acquisita applicava il Contratto Nazionale di Lavoro del Commercio (terziario distribuzione servizi) e la suddetta differenza derivava da superminimi individuali attribuiti precedentemente al mese di gennaio 2007 o comunque dichiarati non assorbibili;

Nota Bene: l'EDR ex Protocollo 31.7.1992 per l'importo di € 10,32 è corrisposto da IBM in voce specifica.

ORARIO DI LAVORO, FERIE E FESTIVITA' NEL SOLO CASO DI PASSAGGIO DA CCNL COMMERCIO (terziario distribuzione servizi)
A CCNL METALMECCANICI

Con riferimento alla diversa composizione dell'orario di lavoro annuo, ferie e festività esistenti nelle due Aziende, al personale inquadrato nelle qualifiche Impiegato e Quadro sarà riconosciuto un incremento della retribuzione annuale individuale non assorbibile pari a 2 gg di retribuzione per i dipendenti con anzianità inferiore ai 10 anni di servizio ed 1 a quelli con anzianità superiore ai 10 anni ed entro i 18 anni di servizio. Per il solo personale delle sedi di Milano sarà inoltre riconosciuto un incremento della retribuzione individuale non assorbibile pari ad un giorno in sostituzione della festività prevista dall'accordo del commercio per la Provincia di Milano del 2 dicembre 1971 e dall'art. 2 dell'accordo del Commercio per la Provincia di Milano del 17 maggio 1983 sulle festività. Tale incremento sarà suddiviso pro rata nella normale retribuzione mensile.

ANZIANITA' NEL SOLO CASO DI PASSAGGIO DA CCNL COMMERCIO (terziario distribuzione servizi)
A CCNL METALMECCANICI

L'anzianità di servizio maturata sarà conservata in IBM ai fini dei relativi istituti contrattuali secondo le correnti disposizioni CCNLM. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici da maturare in IBM si procederà come segue:

· Numero degli scatti residui nell'azienda di provenienza moltiplicato per il valore unitario degli scatti attuali;

· Il totale del punto precedente sarà diviso per il valore unitario degli scatti del CCNLM vigente e il risultato, arrotondato all'intero superiore; il risultato costituirà il numero degli scatti biennali da maturare in IBM al valore del CCNLM vigente alla data di maturazione.

La data di maturazione del prossimo scatto attribuibile è conservata, con un massimo di 24 mesi dalla data di trasferimento in IBM. In caso di passaggio di categoria si applicheranno le disposizioni del vigente CCNLM. Nel caso in cui alla data di passaggio siano stati maturati più di 24 mesi dalla data dell'ultimo scatto, il successivo aumento periodico sarà riconosciuto al completamento del triennio.

AUTO IN LEASING IN CASO DI TRATTAMENTI DIFFERENTI

Ai dipendenti trasferiti in IBM titolari di auto in leasing, sarà mantenuto il trattamento vigente al momento del passaggio fino alla scadenza del contratto di leasing.

Successivamente alla scadenza del contratto di leasing, la retribuzione mensile individuale di detti dipendenti sarà incrementata da IBM a compensazione delle diverse modalità di trattamento esistenti nelle due Aziende, secondo il seguente schema: a decorrere dal mese di riconsegna del veicolo, verificato il permanere della necessità organizzativa di avere in dotazione un'auto aziendale per motivi di lavoro, la voce totale competenze mensile sarà incrementata di una somma lorda non assorbibile pari alla differenza netta fra le trattenute effettuate a titolo di tasse e contributi sul Valore Convenzionale Auto, come applicato nell'azienda acquisita, e il canone mensile leasing a carico del dipendente dell'auto IBM assegnata. Tale trattamento sarà applicato per tutta la durata del contratto di locazione dell'autovettura.

Successivamente alla scadenza del contratto di Leasing originario, ai dipendenti nella cui lettera di assunzione nell'azienda acquisita fosse stata prevista l'assegnazione di un'auto aziendale e per i quali, successivamente alla scadenza del contratto, non dovessero sussistere le condizioni di eleggibilità al piano leasing IBM, la retribuzione annua sarà incrementata, con voce specifica a cedolino per 12 mensilità, di un valore annuo ragionevolmente comparabile alla perdita di questo "fringe benefit". Nel caso in cui il dipendente diventi successivamente eleggibile al programma leasing IBM e richieda l'assegnazione di un'auto aziendale, la sopra specificata voce retributiva sarà azzerata, e sarà riconosciuto il trattamento di cui al punto precedente

ASSISTENZA SANITARIA

Per quanto riguarda i fondi o polizze assicurative sanitarie, occorre un lavoro di comparazione con le prestazione garantite dalla CADGI (Cassa Assistenza Dipendenti Gruppo IBM).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Anche per quanto riguarda il Fondo Pensione serve un lavoro di comparazione con le prestazioni previste dal Fondo Pensione dipendenti IBM, ma occorre precisare che il dipendente acquisito che fosse già socio di un fondo pensione negoziale (previsto dal CCNL dell'azienda di provenienza) può:

  1. Rimanere socio del fondo applicato nell'azienda di provenienza congelando la sua posizione contributiva ed eventualmente comunicando a IBM di versarvi il T.F.R. maturando;
  2. Trasferire l'intero accantonato nella sua posizione contributiva presso il fondo applicato nell'azienda di provenienza al Fondo Pensione IBM ed eventualmente comunicare a IBM di versare a quest'ultimo anche il T.F.R. maturando;
  3. Riscattare (farsi liquidare) l'intero accantonato nella sua posizione contributiva presso il fondo applicato nell'azienda di provenienza e aderire al fondo Pensione IBM eventualmente comunicando a IBM di versare a quest'ultimo anche il T.F.R. maturando.

Deve essere comunque chiaro che, per quanto riguarda il T.F.R., il dipendente deve comunicare, entro 6 mesi, se destinarlo o meno a un fondo pensione oppure lasciarlo in azienda (ovvero nel fondo del tesoro gestito dall'INPS) e che, in assenza di qualunque comunicazione, il datore di lavoro deve provvedere a versarlo al fondo Pensione IBM.

VARIE

Naturalmente, nel caso di istituti retributivi o "Benefit" fin qui non trattati, non replicabili e per i quali la negoziazione non permette di individuare incrementi retributivi mensili, deve essere definito un indennizzo forfettario. In quest'ultimo caso ciò comporta sempre la sottoscrizione, successivamente all'accordo di armonizzazione, di un verbale di conciliazione fra lavoratore e azienda con l'assistenza di rappresentanti dell'associazione datoriale e di quella sindacale.


SCHEMA DI TRATTATIVA NEL CASO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI IBM

17/12/2009 - not translated

Quello che segue è uno schema utilizzabile in caso di cessione di un ramo d'azienda di IBM ad un'altra azienda applicante il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici, oppure ad una applicante quello del Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi. Si tratta di una griglia costruita in base all'esperienza accumulata dalle R.S.U. IBM.

INQUADRAMENTO

Da CCNL Metalmeccanici

A CCNL Metalmeccanici

Da CCNL Metalmeccanici

A CCNL Commercio (terziario distribuzione servizi)

Nessun cambiamento Da cat.         A cat.

4°                   4°

5°                   3°

6°                   2°

7°                   1°

7°Quadro       Quadro

TRATTAMENTO ECONOMICO

Da CCNL Metalmeccanici

A CCNL Metalmeccanici

Da CCNL Metalmeccanici

A CCNL Commercio (terziario distribuzione servizi)

Retribuzione complessiva mensile ultimo cedolino prima del passaggio Retribuzione lorda complessiva annua equivalente

ORARIO DI LAVORO FERIE E FESTIVITA'

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, ferma restando la normativa prevista per il normale orario di lavoro, occorre prestare particolare attenzione al trattamento previsto per le prestazioni di lavoro a turni,lavoro straordinario e lavoro in reperibilità; sarà perciò necessario comparare le informazioni contenute nella tabella visibile qui con i trattamenti praticati nell'azienda a cui IBM cede il ramo.
Per quanto riguarda le ferie, mentre nulla cambia nel caso di cessione ad un'azienda che applica anch'essa il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici, nel caso di cessione ad azienda che applica il CCNL del Commercio (terziario, distribuzione e servizi)occorrerà porre attenzione ai diversi tempi di maturazione dei 21 e dei 25 giorni di ferie all'anno (nel CCNL metalmeccanici si passa da 20 a 21 giorni di ferie al compimento dei 10 anni di anzianità di servizio e da 21 a 25 al compimento dei 18 anni di anzianità di servizio).
Per quanto riguarda i permessi individuali retribuiti in IBM normalmente noti come Codici 99, la normativa applicata dal CCNL dei Metalmeccanici garantisce 14 giornate in ragione d'anno (per maggiori dettagli clicca qui ); inoltre, in IBM le festività non godute cadenti in domenica sono trasformate in codici 99 che vanno ad aggiungersi a quelli precedentemente citati di origine contrattuale. Sarà quindi necessario valutare come risolvere il problema della eventuale perdita di giornate di codice 99: per quanto riguarda le festività non godute cadenti in domenica si può ipotizzare un ritorno alla normativa che ne prevede il pagamento, mentre per le altre occorre valorizzarle e trasformarle in retribuzione non assorbibile.

ANZIANITA'

Nulla cambia nel caso di cessione ad un'azienda che applica anch'essa il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici, mentre nel caso di cessione ad azienda che applica il CCNL del Commercio (terziario, distribuzione e servizi) i tempi di maturazione degli scatti di anzianità cambiano: è necessario confrontare le diverse normative, oltre che per ciò che concerne i citati tempi di maturazione, anche per quanto riguarda il valore del singolo scatto. Il problema, principalmente, si pone per gli scatti da maturare dopo la cessione di ramo d'azienda, perché il valore degli scatti d'anzianità già maturati fa parte della retribuzione complessiva che non può in alcun modo essere ridotta. Ciò che sicuramente va perso è l'integrazione pari a 0,26 € per ogni scatto d'anzianità cui i dipendenti IBM hanno diritto in base ad un vecchi accordo sindacale (per maggiori dettagli clicca qui ).

AUTO IN LEASING

Su questo argomento non è possibile dae alcuna indicazione se non quella del confronto dei trattamenti in essere in IBM e nell'azienda a cui è ceduto il ramo d'azienda e, nel caso di trattamento peggiorativo, contrattare un incremento della retribuzione mensile non assorbibile a titolo di indennizzo.

ASSISTENZA SANITARIA

Anche in questo caso, occorre un lavoro di comparazione con le prestazione garantite dalla CADGI ( Cassa Assistenza Dipendenti Gruppo IBM) con gli eventuali fondi o polizze assicurative sanitarie presenti nell'azienda a cui IBM cede e, ovviamente, in caso di trattamento peggiorativo, va monetizzato il danno individuando una somma a titolo transattivo.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il Fondo Pensione dipendenti IBM garantisce prestazioni analoghe a quelle degli altri fondi negoziali presenti in italia, ma occorre prestare particolare attenzione al contributo obbligatoriamente dovuto da datore di lavoro che, nel caso di IBM, corrisponde a una percentuale su quasi tutta la retribuzione effettiva: questa condizione non è facilmente ripetibile e sarà perciò necessario valorizzare eventuali perdite derivanti dall'assenza della condizione descritta. Non dovrebbe mai verificarsi il caso dell'inesistenza di un fondo negoziale, perché essi sono previsti da tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro.
E' utile elencare le alternative che ha un socio del Fondo Pensione IBM nel caso di cessione del suo rapporto di lavoro ad un'azienda ove opera un diverso fondo negoziale:

  1. Rimanere socio del Fondo Pensione IBM congelando la sua posizione contributiva ed eventualmente comunicare all'azienda cui è ceduto di versarvi il T.F.R. maturando
  2. Trasferire l'intero accantonato nella sua posizione contributiva nel Fondo Pensione IBM a quello presente nell'azienda cui è ceduto il suo rapporto di lavoro ed eventualmente comunicare a quest'ultima di destinarvi anche il T.F.R. maturando;
  3. Riscattare (farsi liquidare) l'intero accantonato nella sua posizione contributiva presso il Fondo Pensione IBM.

Deve essere comunque chiaro che, per quanto riguarda il T.F.R., il dipendente deve comunicare, entro 6 mesi, se destinarlo o meno a un fondo pensione oppure lasciarlo in azienda (ovvero nel fondo del tesoro gestito dall'INPS) e che, in assenza di qualunque comunicazione, il datore di lavoro deve provvedere a versarlo al fondo Pensione esistente nell'azienda di cui è o è diventato dipendente.

VARIE

Naturalmente, nel caso di istituti retributivi o "Benefit" fin qui non trattati, non replicabili e per i quali la negoziazione non permette di individuare incrementi retributivi mensili, deve essere definito un indennizzo forfettario. In quest'ultimo caso ciò comporta sempre la sottoscrizione, successivamente all'accordo di armonizzazione, di un verbale di conciliazione fra lavoratore e azienda con l'assistenza di rappresentanti dell'associazione datoriale e di quella sindacale.


Versione italiana

Transfer of a company in Italy

The transfer of a company, defined in Art. 2555 Italian Civil Code as "the set of properties a businessman manages for the functioning of the undertaking", does not normally affect the employment relationship, that is: there is continuity in the employment relationship, even though the employer has changed. Plainly, the transfers of companies imply the transfer of both the activities and the people who carry them out from a company to the other, and therefore the employmnet relationships are transferred as well.

Some remarks before entering into the merits of the concrete consequences for the employees involved in a transfer of a company. First of all, jurisprudence has considered licit long since not only the hypothesis of the transfer of a whole company, but also the transfer of only a part (normally called business unit) of a company: the only condition is that this part is provided with operational and organizational autonomy and that these two features were pre-existent at the time of the transfer. It is clear that this is a protection for the employees who could oppose, with good chance of succeding, operations carried out by the employers to speculative purposes or to get rid of people they considered unproductive and/or simply not interesting from a professional point of view. Law 30, 2003 tried to sweep away this principle, making it possible to transfer indefinitely a company, even though there is no production need nor pre-esistent autonomy of the business unit to be transferred: the above mentioned law deems enough that the operational and organizational autonomy of the business unit to be transferred exists only and simply at the moment the business unit itself is transferred. After all, the employer can choose the employees to be transferred to other companies, maybe companies with a workforce lower than 15 employees, which will close or drastically downsize the personnel.

Civil Code rules in a very detailed and specific way the transfer of a company and in particular, as far as the labour credits are concerned, the rules are defined by Art 2112 Civil Code. The frst clause of this article establishes that if the transferor does not give notice in due time, the contract of employment continues - as told before - with the purchaser and the employee keeps the rights deriving from the seniority accrued before the tranfer; in case of transfer of only part of a company, the above mentioned rule refers only to the workers of the trasferred sector; and this is valid also for the end-of-service allowance, which is also transferred from transferor to purchaser. The third clause of Art 2112 Civil Code establishes that in case of a trade-union agreement the previous owner is released from the obligations coming from the transferred employment relationship. Art 2112 Civil Code was modified by Art 47, law 428/90, which implements the EU directive n 187/77.

The new, above mentioned, law does not only rule - like the Civil Code - the future of the employment relationships, but also provides a specific trade-union procedure to implement the transfer of a company (of of a business unit). The fist and the second clause of the law provide that, for the transfer of a company with more than 15 employees, the following trade-union procedures apply:

the transferor and the purchaser must communicate in writing the transfer to their respective trade-union representatives and trade-unions, 25 days before the transfer of the property of the company; the communication must specify the reasons for the transfer, its legal, economic and social consequences for the workers and the measures to be taken towards the workers, if any; upon trade-unions' request, sent within 7 days from the receipt of the above mentioned communications, the transferor and the purchaser must start, within 7 days from the request, a joint analysis with the trade-unions; as there is no duty to bargain, the law provides that after 10 days from the beginning of the consultation the analysis is concluded and the involved companies have free hand; the failure to respect the above described procedure is stigmatized as anti-union behaviour (art. 28 Law 300/70 "Statuto dei lavoratori") with the consequence that a magistrate orders to remove this anti-union behavious and to start the joint analysis.

The amended law enforces that the workers keep all the rights acquired during the previous labour relationship, including the benefits granted and the previous company's praxis. If the industry sector changes, the industry-wide agreements can be replaced by those of other sectors, it being understood that the acquired rights are kept, the new and the old regulations are harmonized (without any economic or material damages for the workers) and everything needed is done to make clear and transparent the labour relationship. In the specific situation where there are allowances and benefits in the labour relationships with the transferor, which cannot be provided by the purchaser, the transferor must pay an adequate compensation for the losses. By the way, trade-union agreements which provide to waive previous rights in order, for instance, to guarantee the employment are valid, as it is stated in a verdict of the Italian supreme Court July 4, 1991, n. 7397. There are other trade-union agreements of this type that are considered valid, even though every worker has the right not to aknowledge these settelements and to appeal to the bench to protect individually his interests.

The possibility to dispute the transfer of a company (or of a business unit) is very difficult after the enforcement of law 30, but many verdicts allow to have good hopes. The Bench, also based on the predominance of the EU directives, considers the business unit according to the Court of Law judgements and states that the business unit must be a functionally autonomous department of a pre-existing organizational body. See for instance the verdict [in Italian] related to the transfer of a business unit from Sistemi Informativi to Selfin.