Da: Retribuzione e cedolino stipendio

Importante novità nel cedolino di gennaio

In applicazione dell’accordo del 4 luglio 2023, a partire da questo mese di gennaio 2024, vedremo una importante novità nel cedolino stipendio: le voci del IV e V elemento saranno spostate nella nella parte alta del cedolino e quindi inglobate nella voce “totale retribuzione”.
Prima di analizzare le conseguenze pratiche sulla retribuzione di questa modifica, è utile ricordare il motivo per il quale fino ad adesso questi elementi retributivi non fossero inclusi nel “totale competenze” della parte alta del cedolino, ovvero gli articoli degli accordi che istituirono a suo tempo queste voci retributive frutto della contrattazione sindacale aziendale.

Il IV elemento venne istituito come consolidamento di un precedente Premio di produzione dall’art4 dell’accordo del 1995:
“4) Con decorrenza 1 gennaio 1995 il Premio di Produzione di cui al punto 5) dell'accordo aziendale del 9 ottobre 1989, cosi' come successivamente integrato dall'accordo aziendale 17.12.93 viene sostituito da una voce retributiva mensile denominata Quarto Elemento (QE) del valore di L. 176.924.= lorde (corri spondenti ad un tredicesimo di L. 2.300.000.= lorde). In analogia con quanto convenuto con l'accordo aziendale del 17.12.1993 in applicazione della facolta' demandata alla contrattazione collettiva dell'art. 1, comma 2, L. 29.5.1982, n. 297, il QE concorre alla formazione della base di calcolo per il T.F.R. unicamente nella misura di L. 1.500.000.= lorde annue (corrispondenti a L.115.385.= lorde mensili). Inoltre, il QE non concorre a formare la base per il calcolo di nessun altro istituto retributivo di qualunque origine.”

Il V elemento, invece, venne istituito dall’accordo del 2007 a consolidamento della parte fissa dell’esistente Premio di Risultato di allora:
“Le parti, [...] convengono sull'istituzione, per il personale attivo al 31 dicembre 2007, di un valore retributivo che sarà inserito nel cedolino stipendio con la voce 'V elemento'. Questa nuova componente retributiva sarà esclusa dalla base di calcolo degli incentivi del personale commerciale, della retribuzione utile ai fini della determinazione del contributo per la Cadgi e per il Fondo Pensione, e si intende non assorbibile da futuri aumenti derivanti dal CCNL e accordi integrativi aziendali.”

Successivamente, l’accordo integrativo del 4 luglio 2023, oltre all’aumento del valore minimo del V elemento, ha stabilito che “IV e V elemento [...] andranno a costituire la retribuzione totale mensile (c.d. Reference salary), materialmente riflessa nella parte alta del cedolino.” e che il “reference salary concorrerà alla base di calcolo di tutte le voci retributive dirette e indirette”. Ma “per quanto riguarda la contribuzione aziendale alla previdenza complementare continuerà ad applicarsi la retribuzione lorda imponibile così come disciplinata dall’accordo del 19 febbraio 2001”.

Analizziamo di seguito quali sono le conseguenze pratiche sulla retribuzione di questa novità.

TFR
Come abbiamo visto nelle definizioni riportate sopra, attualmente, il IV elemento “concorre alla formazione della base di calcolo per il T.F.R. unicamente nella misura di L. 1.500.000.= lorde annue (corrispondenti a L.115.385.= lorde mensili)”. Quindi solo 59,59 Euro dei 91,37 euro mensili del IV elemento concorrevano a formare la base di calcolo del TFR. Avremo, quindi, 31,78 euro in più nella base di calcolo mensile della quota TFR e pertanto avremo in più 31,78 € * 13 /13,5 ovvero 30,6 € in più annui di TFR a parità di retribuzione.
Il V elemento invece era già conteggiato in tale base di calcolo, perchè non era esplicitamente escluso.

Tasse (IRPEF e addizioni comunali e regionali)
Al netto delle ultime modifiche degli scaglioni delle aliquote IRPEF per l’anno 2024 apportate dal Governo, il calcolo dell’imponibile IRPEF rimane invariato in quanto sia IV che V elemento erano già conteggiati in tale base imponibile.

Contributi INPS
Come sopra anche il calcolo dell’imponibile INPS (nel cedolino è riportato con la voce “Imponibile FAP” rimane invariato in quanto sia IV che V elemento erano già conteggiati in tale base imponibile.

Contributi Fondo Pensione
Il IV e il V elemento continueranno ad essere esclusi dal calcolo della base imponibile dei contributi per la forma pensionistica complementare, ovvero il Fondo Pensione IBM.
Tuttavia, vista la definizione della retribuzione lorda imponibile data dall’art 4 accordo del 19 febbraio 2001 (2001219.htm), che include la quota mensile del Variable Pay (premio unilaterale variabile definito dall’azienda, poi sostituito dal GDP), anche in questo caso si avrà un piccolo aumento della contribuzione. Infatti, per quota mensile del Variable Pay si intende 1/13 del 6% (o del 4% per il personale di vendita) del “reference salary” annuo (che era a quel tempo il valore del variable pay nel caso di raggiungimento al 100% degli obiettivi). Pertanto, indirettamente, la base imponibile del Fondo Pensione aumenterà di un valore pari al 6% della somma di IV e V elemento (circa 11 € in più). Di conseguenza si avrà un aumento del contributo sia aziendale che del dipendente che viene versato sulla propria posizione presso il Fondo Pensione.

Contributo CADGI
Il contributo del dipendente iscritto alla CADGI è definito dalla seguente formula:
0,97% fino a Euro 1.033,00 mensili + 0,74% della parte eccedente + 0,63% del totale competenze lordo relativo al mese di dicembre dell’anno precedente.
Quindi considerando il V elemento minimo di 84,62 e che il IV è fisso per tutti a 91,37€, e a parità di tutte le altre condizioni, il contributo per CADGI aumenterà nel 2024 di una cifra pari a 0,74% di (84,62+91,37), ovvero 1,3€ mensili e aumenterà dall’anno 2025 di 0,63% di (84,62+91,37), ovvero altri 1,1€ mensili in più. Complessivamente a regime un aumento di 2,4€ al mese.

Retribuzione oraria (e quindi su Straordinari, Bonus sabato, reperibilità, indennità di turno)
Tutti questi istitituti retributivi sono calcolati a partire dalla retribuzione oraria. La retribuzione oraria è, per definizione data nel contratto collettivo nazionale, la retribuzione mensile diviso 173, che è il numero di ore medie lavorate/lavorabili in un mese. Tuttavia, come abbiamo già visto, fino ad oggi il IV elemento non concorreva a formare la base di calcolo della retribuzione mensile utile al calcolo di altri istituti.
A partire da Gennaio 2024, quindi, la retribuzione mensile utile al calcolo verrà aumentata del valore del IV elemento, ovvero di 91,37€ e partanto la retribuzione oraria aumenterà di 91,37€/173 ovvero di 0,53€/ora.

Incentivi per il personale di vendita
Fino ad oggi sia il IV che il V elemento non concorrevano a formare il c.d. “reference salary”, ossia la retribuzione di riferimento utilizzata per il calcolo dell’opportunità complessiva di guadagno nelle sue componenti per il personale di vendita: On Target Earning (OTE %) , Base Fissa (Base Pay % ) e incentivi teorici ( Target Incentive %). Con la nuova definizione di “reference salary“, inclusiva di IV e V elemento, la retribuzione di riferimento annuale aumenta di 2.288€ (nel caso di nuovo valore minimo del V elemento pari a 84,62€) e fino a 2.858€ (nei casi di V elemento con il valore massimo di 128,46 €) con un conseguente beneficio sull’opportunità di guadagno complessiva compatibilmente con la tipologia di piano di vendita assegnato.

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Questi piccoli ma significativi miglioramenti sono il frutto di una paziente e minuziosa contrattazione, che non potrebbe mai avvenire senza il costante lavoro delle RSU e senza il fondamentale apporto delle Organizzazioni Sindacali. Con l’inizio di un nuovo anno, invitiamo fortemente tutte le lavoratrici e i lavoratori IBM a sostenere l’azione sindacale della RSU, con un gesto molto concreto: l’iscrizione al Sindacato! United we stand!

22 gennaio 2024

RSU IBM Milano e Segrate
Esecutivo del Coordinamento Nazionale RSU IBM Italia